
Cittadinanza Italiana
La materia della cittadinanza rientra nella sfera di competenza del Ministero dell’Interno, con particolare riferimento alle procedure attivabili presso gli Uffici consolari di questo Ministero.
La cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.
I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:
• la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello “ius sanguinis”);
• l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi;
• la possibilità della doppia cittadinanza;
• la manifestazione di volontà per acquisto e perdita.
Acquisto della cittadinanza
La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:
1. Cittadinanza per filiazione (“ius sanguinis”).
L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis, già presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l’acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un’ipotesi eccezionale e residuale. Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l’articolo recepisce in pieno il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis.
Riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige lo ius soli.
La legge del 1912, sebbene all’art. 1 confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile del 1865, all’art. 7 intese garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un’importante eccezione al principio dell’unicità della cittadinanza.
L’art. 7 della legge 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all’interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all’estero. Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell’unicità di cittadinanza, anche a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall’art. 12 della medesima legge n. 555\1912.
Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano perciò, da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l’avo emigrato) e, dall’altro, sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell’avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).
Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91/1992.
L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.
La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:
accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni);
accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera;
comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale.
A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione;
attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.
Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.
L’istanza deve essere presentata all’Ufficio consolare nell’ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero originario italiano.
2. Cittadinanza per nascita sul territorio italiano (“ius soli”)
Acquista la cittadinanza italiana:
– colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (art. 1, comma 1, lettera b legge n. 91/92);
– il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza (art. 1, comma 2 legge n. 91/92).
3. Acquisto della cittadinanza durante la minore età
Particolare attenzione è riservata dalla legge n. 91/92 all’acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:
a) riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione;
b) adozione;
c) naturalizzazione del genitore.
Scopriamoli in dettaglio.
a) Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione
È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2, comma 1 legge n. 91/92). In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una ”elezione di cittadinanza” (art. 2, comma 2 legge n. 91/92).
In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91/92) la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all’art. 2, comma 2 della legge deve essere corredata dei seguenti atti:
– atto di nascita (ai fini dell’esatta individuazione dell’interessato);
– atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità;
– certificato di cittadinanza del genitore.
Detti ultimi atti costituiscono il presupposto per richiedere il beneficio in esame.
E’ da osservare, infine, che la dichiarazione giudiziale di riconoscimento potrebbe essere stata effettuata all’estero: in questo caso il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero.
b) Cittadinanza per adozione
Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.
c) Per naturalizzazione dei genitori
Secondo l’art. 14 della legge 91/92 “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.
L’acquisto interviene, quindi, avviene automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano. Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni: il rapporto di filiazione; la minore età del figlio; la convivenza con il genitore.
L’art. 12 del D.P.R. n. 572/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.
4. Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
La fattispecie, regolata dall’art. 4 della legge n. 91/92, si riferisce ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano. Per la relativa disciplina si rinvia, pertanto, al Ministero dell’Interno.
5. Cittadinanza per matrimonio o unione civile
L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92 e successive modifiche.
Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:
- in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge;
- all’estero: tre anni dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi
- validità del matrimonio per l’ordinamento italiano e trascrizione dell’atto di matrimonio presso il competente Comune italiano, nonché permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto;
- assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici, quando la sentenza sia stata trascritta in Italia;
- assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato);
- assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
- conoscenza certificata della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del “Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue” (norma in vigore per le istanze presentate a decorrere dal 4.12.2018).
A far data dal 1 agosto 2015, i soggetti residenti all’estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la nuova procedura stabilita dal competente Ministero dell’Interno.
Merita attenzione il recente provvedimento del TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di, cittadino italiano nato a il ed emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Il Ministero o ha chiesto la declaratoria di inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire. Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione 21.3.2018.
OMISSIS … P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
– che i ricorrenti sono cittadini italiani;
– ordina al Ministero dell’Interno e, per esso, all’ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente.
Principio pilota foriero di contenzioso.